Art. 4.
                           S a n z i o n i
  1. Il Ministro della pubblica istruzione comunica al  Ministro  per
la  funzione pubblica l'elenco nominativo del personale che non abbia
osservato le prescrizioni  contenute  negli  articoli  2  e  3  della
presente  ordinanza, unitamente alle contestazioni di cui ai commi 4,
5 e 6 del citato art. 2.
  2. Il personale che non adempie alle disposizioni  contenute  nella
presente  ordinanza  e'  assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 9
della legge 12 giugno 1990, n. 146.
  3. Le sanzioni di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo  sono
irrogate  con  decreto  del  Ministro per la funzione pubblica, sulla
base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente
articolo. Avverso il decreto di  irrogazione  di  dette  sanzioni  e'
proponibile  impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
  4. In caso di inosservanza da parte del personale scolastico  delle
prescrizioni  di  cui  alla  presente  ordinanza, i provveditori agli
studi - o chi li sostituisce in caso  di  loro  mancanza,  assenza  o
impedimento  -  ed i capi di istituto - o chi li sostituisce ai sensi
dell'art. 2, comma 1 -, ferme restando le sanzioni previste nei commi
2 e 3 del presente articolo, danno, comunque, avvio, nelle  forme  di
rito  e  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  al procedimento
disciplinare a carico  del  citato  personale  inadempiente  ai  fini
dell'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 4, comma
1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.