Art. 5.
                            Comunicazioni
  1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12  giugno  1990,  n.
146, la presente ordinanza e' comunicata:
    a)   al   Ministro   della   pubblica  istruzione,  che  provvede
immediatamente  a  trasmettere  copia  dell'ordinanza   medesima   ai
responsabili  degli uffici scolastici provinciali, i quali - o chi li
sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - a  loro
volta,  ne  curano l'inoltro a tutte le scuole ed istituti scolastici
di ogni ordine e grado di istruzione dipendenti per  l'affissione  ai
rispettivi  albi,  a  cura  dei  capi  di  istituto  -  o  di  chi li
sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1;
    b) alla organizzazione Unicobas/Scuola  -  Federazione  sindacale
dei comitati di base, nella persona del legale rappresentante;
    c)  alla associazione Cobas - Comitati base scuola, nella persona
del legale rappresentante;
    d) alla organizzazione USI-Scuola, aderente all'Unione  sindacale
italiana, nella persona del legale rappresentante;
    e)  all'Ente  Rai/Tv,  nella  persona  del legale rappresentante,
affinche' provveda, ai sensi dell'art. 8, comma  4,  della  legge  12
giugno  1990,  n.  146,  a  dare notizia del contenuto della presente
ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.
  2. La Polizia di  Stato  o  l'Arma  dei  carabinieri  cureranno  la
comunicazione  della  presente  ordinanza  mediante consegna di copia
conforme di essa ai destinatari indicati nel  comma  1  del  presente
articolo sub lettere a), b), c), d) ed e).