Art. 6.
                         Efficacia temporale
  1.  Le  disposizioni  della  presente   ordinanza   hanno   effetto
immediatamente,  a  decorrere dalla data della sua emanazione, e fino
alla conclusione, in ciascuna scuola ed istituto scolastico  di  ogni
ordine   e  grado  di  istruzione  del  territorio  nazionale,  delle
operazioni di tutti gli scrutini finali e di conseguenza  dell'inizio
e   della  conclusione  degli  esami  finali  per  l'anno  scolastico
1992-1993. Dell'avvenuta  conclusione  delle  operazioni  i  capi  di
istituto  -  o  chi  li  sostituisce  ai sensi dell'art. 2, comma 1 -
daranno comunicazione ai competenti provveditori agli studi, i  quali
-  o  chi  li  sostituisce  in  caso  di  loro  mancanza,  assenza  o
impedimento -, a loro volta, daranno comunicazione al Ministro  della
pubblica istruzione.