Art. 2.
   1. Il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini  dell'art.
1,  comma 2, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, ricorre quando
il numero di linfociti T/CD4+ sia superiore a 100/mmc ma inferiore  a
200/mmc   come  valore  ottenuto  in  almeno  due  esami  consecutivi
effettuati a distanza di quindici giorni l'uno dall'altro.