Art. 2. 1. Il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, ricorre quando il numero di linfociti T/CD4+ sia superiore a 100/mmc ma inferiore a 200/mmc come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni l'uno dall'altro.