Art. 3. 1. Qualora la diagnosi di caso di AIDS o l'accertamento di deficit immunitario, di cui agli articoli 1 e 2, non risultino espressi da unita' ospedaliere o universitarie di malattie infettive o da altre strutture ospedaliere pubbliche tra quelle individuate dalla regione per l'assistenza agli ammalati di AIDS, le relative certificazioni devono essere convalidate da una di dette unita' o strutture agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge richiamato nelle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 1993 Il Ministro della sanita' GARAVAGLIA Il Ministro di grazia e giustizia CONSO