Art. 3.
  1. Qualora la diagnosi di caso di AIDS o l'accertamento di  deficit
immunitario,  di  cui  agli articoli 1 e 2, non risultino espressi da
unita' ospedaliere o universitarie di malattie infettive o  da  altre
strutture  ospedaliere pubbliche tra quelle individuate dalla regione
per l'assistenza agli ammalati di AIDS,  le  relative  certificazioni
devono  essere  convalidate  da  una di dette unita' o strutture agli
effetti di quanto stabilito dagli articoli 1 e  2  del  decreto-legge
richiamato nelle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 maggio 1993
                                         Il Ministro della sanita'
                                                 GARAVAGLIA
Il Ministro di grazia e giustizia
           CONSO