IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980; Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989; Vista la legge n. 341/1990: "Riforma degli ordinamenti didattici delle Universita'"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1330 del 4 ottobre 1971 con cui e' stata inserita nello statuto dell'Universita' degli studi di Ancona la facolta' di medicina e chirurgia; Vista la legge n. 245/1990: "Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991: "Approvazione del piano di sviluppo delle Universita' per i triennio 1991-93" ed in particolare gli articoli 1 e 11; Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1991, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 1992, relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico; Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 con cui viene riportato l'elenco dei diplomi universitari attivabili nel triennio di sviluppo 1991-93; Visto il proprio decreto n. 1303 del 29 marzo 1993 che approva la modifica statutaria intesa ad ottenere l'inserimento del titolo 5: Diplomi universitari e dell'art. 5.4: Diplomi universitari della facolta' di medicina e chirurgia e dell'art. 5.4.1: Diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico; Viste le deliberazioni degli organi accademici volte ad ottenere: la modifica statutaria relativa all'istituzione del diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico intesa come trasformazione della scuola diretta a fini speciali e l'inserimento dell'articolato relativo; la disattivazione progressiva del primo, secondo e terzo anno della scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio biomedico (approvato con decreto rettorale del 23 marzo 1990 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 1990) con conseguente soppressione dell'art. 4.5.6 - Scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 4820 del 29 settembre 1992 con la quale si trasmette il parere del Consiglio universitario nazionale relativo alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in diploma universitario e con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge n. 9154/1989 n. 168, art. 16; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 4.5.6 di cui al decreto rettorale del 23 marzo 1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 1990, relativo all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico e la denominazione: "Scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio biomedico" indicata nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali della facolta' di medicina e chirurgia - art. 4.1 del titolo 4 - si intendono soppressi in seguito alla progressiva disattivazione del primo, secondo e terzo anno di corso per consentire il completamento dei corsi da parte degli iscritti alla scuola diretta a fini speciali medesima.