IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive integrazioni e modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  382  dell'11
luglio 1980;
  Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
  Vista  la  legge  n. 341/1990: "Riforma degli ordinamenti didattici
delle Universita'";
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  1330  del  4
ottobre 1971 con cui e' stata inserita nello statuto dell'Universita'
degli studi di Ancona la facolta' di medicina e chirurgia;
  Vista  la legge n. 245/1990: "Norme sul piano triennale di sviluppo
dell'Universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90";
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  28  ottobre
1991:  "Approvazione  del  piano  di sviluppo delle Universita' per i
triennio 1991-93" ed in particolare gli articoli 1 e 11;
 Visto il decreto ministeriale del 15 novembre  1991,  pubblicato  in
Gazzetta   Ufficiale   n.  133  dell'8  giugno  1992,  relativo  alle
modificazioni all'ordinamento didattico  universitario  relativamente
al   corso  di  diploma  universitario  per  tecnico  di  laboratorio
biomedico;
  Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio  1992  con  cui  viene
riportato  l'elenco  dei diplomi universitari attivabili nel triennio
di sviluppo 1991-93;
  Visto il proprio decreto n. 1303 del 29 marzo 1993 che  approva  la
modifica  statutaria  intesa  ad ottenere l'inserimento del titolo 5:
Diplomi universitari e  dell'art.  5.4:  Diplomi  universitari  della
facolta'   di   medicina  e  chirurgia  e  dell'art.  5.4.1:  Diploma
universitario per tecnico di laboratorio biomedico;
  Viste le deliberazioni degli organi accademici volte ad ottenere:
   la  modifica  statutaria  relativa  all'istituzione  del   diploma
universitario  per  tecnico  di  laboratorio  biomedico  intesa  come
trasformazione della scuola diretta a fini speciali  e  l'inserimento
dell'articolato relativo;
   la  disattivazione  progressiva  del  primo,  secondo e terzo anno
della scuola diretta a  fini  speciali  per  tecnici  di  laboratorio
biomedico   (approvato  con  decreto  rettorale  del  23  marzo  1990
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del  13  novembre  1990)  con
conseguente  soppressione  dell'art.  4.5.6  -  Scuola diretta a fini
speciali per tecnico di laboratorio biomedico;
  Vista la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica n. 4820 del 29 settembre 1992 con la quale
si trasmette il parere del Consiglio universitario nazionale relativo
alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali  in  diploma
universitario e con la quale si invita a predisporre il provvedimento
formale ai sensi della legge n. 9154/1989 n. 168, art. 16;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i
decreti  indicati  nelle  premesse,  e' ulteriormente modificato come
appresso:
                               Art. 1.
  L'art. 4.5.6 di  cui  al  decreto  rettorale  del  23  marzo  1990,
pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  265  del  13  novembre 1990,
relativo all'ordinamento della scuola diretta  a  fini  speciali  per
tecnico  di laboratorio biomedico e la denominazione: "Scuola diretta
a fini  speciali  per  tecnici  di  laboratorio  biomedico"  indicata
nell'elenco  delle  scuole  dirette a fini speciali della facolta' di
medicina e chirurgia - art. 4.1 del titolo 4 - si intendono soppressi
in seguito alla progressiva disattivazione del primo, secondo e terzo
anno di corso per consentire il  completamento  dei  corsi  da  parte
degli iscritti alla scuola diretta a fini speciali medesima.