Art. 2.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia,  gli enti creditizi, nonche' le societa' di intermediazione
mobiliare iscritte all'albo  istituito  presso  la  Consob  ai  sensi
dell'art.  3  della  legge  2  gennaio  1991, n. 1, che esercitano le
attivita' indicate nei punti a) , b) e c) dell'art. 1, comma 1, della
legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di
terzi.
  Le offerte di ogni singolo operatore,  ivi  compresa  quella  della
Banca  d'Italia,  devono  essere inserite in busta chiusa, con chiara
indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla  Banca
d'Italia  -  Amministrazione  centrale - Servizio mercati monetario e
finanziario - Via Nazionale, 91 -  Roma.  Le  buste  dovranno  essere
consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo
istituito   presso   la   suddetta  Amministrazione  centrale  -  Via
Nazionale, 91 - Roma.
  Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 13 maggio  1993
non verranno prese in considerazione.
  Il  regolamento  delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione,
sara' effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali  della
Banca  d'Italia  il  17  maggio  1993, con corresponsione dei dietimi
d'interesse dal 1  maggio 1993 al giorno del versamento.
  Poiche' i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto  n.  100500
del  22  aprile  1993 sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura  di
assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di
esclusione".
  Il  "prezzo  di  esclusione",  viene  determinato  con  le seguenti
modalita':
    a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale  in
emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore all'offerta, si
determina il prezzo  medio  ponderato  delle  richieste  che,  sempre
ordinate  a  partire  dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta'
dell'importo domandato;
    b) si individua il "prezzo di esclusione"  sottraendo  due  punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).