Art. 3.
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato in lire 4.950 milioni per l'anno 1993 ed in lire 75  milioni
per  l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1993-1995,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1993,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.