Art. 5.
  Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti  in  rate
semestrali posticipate al 1  giugno e al 1  dicembre di ogni anno. La
prima  cedola e' pagabile il 1  dicembre 1993 e l'ultima il 1  giugno
2000.
  Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le
filiali della Banca d'Italia, al netto  della  ritenuta  fiscale  del
12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.
  La  Banca  d'Italia provvedera' ai suddetti pagamenti arrotondando,
se necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto,  a
seconda  che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire
e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico  da
lire  1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli
verra' determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo  della
cedola afferente al suddetto taglio teorico.
  Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a
tutti  gli  effetti,  a quelle dei titoli di debito pubblico e godono
delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.