Art. 3. 1. Il prefetto di Firenze e', altresi', autorizzato ad aprire e gestire apposito conto corrente presso un istituto bancario ove far affluire le somme donate per le finalita' indicate nella presente ordinanza. 2. Nella gestione delle somme di cui sopra, il prefetto di Firenze dovra' evitare duplicazioni o sovrapposizioni di interventi a qualisasi titolo disposti per le medesime finalita'.