Art. 3.
  1.  Il  prefetto  di  Firenze e', altresi', autorizzato ad aprire e
gestire apposito conto corrente presso un istituto bancario  ove  far
affluire  le  somme  donate  per le finalita' indicate nella presente
ordinanza.
  2. Nella gestione delle somme di cui sopra, il prefetto di  Firenze
dovra'   evitare  duplicazioni  o  sovrapposizioni  di  interventi  a
qualisasi titolo disposti per le medesime finalita'.