Art. 5. 1. Per le finalita' di cui all'art. 2 e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1571 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. La predetta somma e' erogata a favore della prefettura di Firenze mediante ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale intestata al Fondo per la protezione civile a favore della contabilita' speciale intestata alla prefettura stessa. 3. Il prefetto di Firenze e' delegato alla gestione delle disponibilita' di cui al comma 1 ed a quelle affluite sull'apposito conto corrente previsto dall'art. 3 della presente ordinanza con l'osservanza, ai fini della rendicontazione delle spese, delle vigenti disposizioni relative, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.