Art. 5.
  1.  Per  le  finalita' di cui all'art. 2 e' autorizzata la spesa di
lire 50 miliardi a carico del Fondo  per  la  protezione  civile.  Al
relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al cap. 1571  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'interno  per  l'anno  1993. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  2.  La  predetta  somma  e'  erogata  a  favore della prefettura di
Firenze mediante ordinativi di pagamento  tratti  sulla  contabilita'
speciale  intestata  al Fondo per la protezione civile a favore della
contabilita' speciale intestata alla prefettura stessa.
  3.  Il  prefetto  di  Firenze  e'  delegato  alla  gestione   delle
disponibilita'  di  cui al comma 1 ed a quelle affluite sull'apposito
conto corrente previsto dall'art.  3  della  presente  ordinanza  con
l'osservanza,  ai  fini  della  rendicontazione  delle  spese,  delle
vigenti disposizioni relative, ai sensi dell'art. 13 della  legge  28
ottobre 1986, n. 730.