Art. 2.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia,  gli  enti creditizi, nonche' le societa' d'intermediazione
mobiliare iscritte  all'albo  istituto  presso  la  CONSOB  ai  sensi
dell'art.  3  della  legge  2  gennaio  1991, n. 1, che esercitano le
attivita' indicate nei punti a), b) e c) dell'art. 1, comma 1,  della
legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di
terzi.
  Le  offerte  di  ogni  singolo operatore, ivi compresa quella della
Banca d'Italia, devono essere inserite in busta  chiusa,  con  chiara
indicazione  del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca
d'Italia - Amministrazione centrale -  Servizo  mercati  monetario  e
finanziario  -  Via  Nazionale,  91  - Roma. Le buste dovranno essere
consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo
istituto presso la suddetta Amministrazione centrale, via  Nazionale,
91, Roma.
  Le  offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 giugno 1993
non verranno prese in considerazione.
  Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo  di  aggiudicazione,
sara'  effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della
Banca d'Italia il 17 giugno  1993,  con  corresponsione  dei  dietimi
d'interesse dal 1  giugno 1993 al giorno del versamento.
  Poiche'  i  certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 100675
del 21 maggio 1993 sono emessi senza indicazione di  prezzo  base  di
collocamento,  non vengono prese in considerazione dalla procedura di
assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di
esclusione".
  Il  "prezzo  di  esclusione"  viene  determinato  con  le  seguenti
modalita':
    a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo  piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in
emissione; nel caso  di  domanda  totale  inferiore  all'offerta,  si
determina  il  prezzo  medio  ponderato  delle  richieste che, sempre
ordinate a partire dal prezzo piu' elevato,  costituiscono  la  meta'
dell'importo domandato;
    b)  si  individua  il "prezzo di esclusione" sottraendo due punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).