Art. 2. Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonche' le societa' d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituto presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attivita' indicate nei punti a), b) e c) dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizo mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituto presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma. Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 giugno 1993 non verranno prese in considerazione. Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sara' effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 giugno 1993, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1 giugno 1993 al giorno del versamento. Poiche' i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 100675 del 21 maggio 1993 sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione". Il "prezzo di esclusione" viene determinato con le seguenti modalita': a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo domandato; b) si individua il "prezzo di esclusione" sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).