Art. 5. 1. All'articolo 4 dello statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo il numero 1) e' inserito il seguente: "1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;". 2. All'articolo 5 dello statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il numero 5) e' abrogato.