IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che detta disposizioni in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto; Visti in particolare il comma 3 dell'art. 13 che demanda al CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'individuazione dei criteri per la selezione delle imprese estrattrici o utilizzatrici di amianto interessate da processi di ristrutturazione e riconversione ovvero caratterizzate da procedure di dismissione o fallimento; Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 24 aprile 1993; Visto il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, i dipendenti delle imprese industriali che estraggono od utilizzano l'amianto, secondo quanto definito dalle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge n. 257/1992 e avuto riguardo all'uso dell'amianto quale materia prima impiegata nel processo produttivo e che: abbiano predisposto piano di ristrutturazione o riconversione atti a consentire il prosieguo dell'attivita' produttiva attraverso l'introduzione di nuove tecnologie o la conversione degli impianti, eventualmente preceduti da una fase di ricerca e sperimentazione di materiali sostitutivi dell'amianto, ovvero abbiano in corso processi di dismissione o procedure fallimentari purche' non sia stato effettuato il licenziamento del personale prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992. 2. Il CIPE procedera' alla selezione delle imprese beneficiarie sulla base dei seguenti criteri: a) efficacia del piano di ristrutturazione o riconversione nei confronti degli obiettivi programmati e dei tempi stabiliti; b) dimensione d'impresa e ampiezza degli esuberi con riguardo anche alle misure collaterali al prepensionamento contenute nel piano di gestione delle eccedenze. 3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, devono presentare al CIPE - D.G.A.P.E., entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, le domande relative alla dichiarazione di eccedenza strutturale di manodopera, secondo lo schema di cui all'allegato A, corredate dal piano di ristrutturazione o riconversione o di dismissione, ovvero della dichiarazione di procedura fallimentare in corso, e dai dati di cui all'allegato B. Roma, 7 giugno 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA