IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  27  marzo 1992, n. 257, che detta disposizioni in
materia di cessazione dell'impiego dell'amianto;
  Visti in particolare il comma 3 dell'art. 13 che demanda  al  CIPE,
su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
l'individuazione  dei  criteri  per  la   selezione   delle   imprese
estrattrici  o  utilizzatrici  di  amianto interessate da processi di
ristrutturazione e riconversione ovvero caratterizzate  da  procedure
di dismissione o fallimento;
  Vista  la  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale in data 24 aprile 1993;
  Visto il  parere  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  1.  Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  comma 2
dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,  i  dipendenti  delle
imprese  industriali  che estraggono od utilizzano l'amianto, secondo
quanto definito dalle lettere a) e b)  dell'art.  2  della  legge  n.
257/1992  e  avuto  riguardo all'uso dell'amianto quale materia prima
impiegata nel processo produttivo e che:
   abbiano predisposto piano di ristrutturazione o riconversione atti
a  consentire  il  prosieguo  dell'attivita'  produttiva   attraverso
l'introduzione  di  nuove tecnologie o la conversione degli impianti,
eventualmente preceduti da una fase di ricerca e  sperimentazione  di
materiali sostitutivi dell'amianto, ovvero
   abbiano  in corso processi di dismissione o procedure fallimentari
purche' non sia stato effettuato il licenziamento del personale prima
dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992.
  2. Il CIPE procedera' alla  selezione  delle  imprese  beneficiarie
sulla base dei seguenti criteri:
    a)  efficacia  del  piano di ristrutturazione o riconversione nei
confronti degli obiettivi programmati e dei tempi stabiliti;
    b) dimensione d'impresa e ampiezza  degli  esuberi  con  riguardo
anche alle misure collaterali al prepensionamento contenute nel piano
di gestione delle eccedenze.
  3.  Le  imprese,  singolarmente  o  per gruppo di appartenenza, che
intendono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 2  dell'art.
13  della  legge  27  marzo 1992, n. 257, devono presentare al CIPE -
D.G.A.P.E., entro trenta giorni dalla data della pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale della presente deliberazione, le domande relative
alla dichiarazione di eccedenza strutturale di manodopera, secondo lo
schema di cui all'allegato A, corredate dal piano di ristrutturazione
o riconversione o  di  dismissione,  ovvero  della  dichiarazione  di
procedura fallimentare in corso, e dai dati di cui all'allegato B.
   Roma, 7 giugno 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA