Art. 2.
   E' ammissibile alla vendita all'intervento, presso i centri di cui
al precedente articolo, l'olio di oliva vergine  avente  i  requisiti
indicati  nella  tabella  B annessa al presente atto disciplinare, ad
eccezione dell'olio di oliva con un tenore  d'acqua  e  di  impurita'
superiore all'1%.
   In  ordine  all'olio  di  oliva  vergine lampante, l'intervento e'
limitato agli olii con un tenore di acidi grassi liberi, espresso  in
acido oleico, non superiore all'8%.
   L'olio  di  oliva  deve  essere  di  origine comunitaria e offerto
all'organismo di intervento da ciascun produttore oleicolo in partite
di unica qualita' non inferiori a 20 tonnellate.
   Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o
giuridica che provi, sulla base dei documenti di  cui  al  successivo
comma  del  presente  articolo, la sua qualita' di primo proprietario
dell'olio prodotto.
   L'olio di oliva puo' essere  offerto  all'intervento  anche  dalle
organizzazioni  di produttori o dalle relative unioni riconosciute ai
sensi del regolamento CEE 136/66 che agiscono per conto dei membri di
tali organizzazioni.
   Per  prodotto  di  origine  comunitaria  deve  intendersi   l'olio
prodotto nella Comunita' che sia scortato dai seguenti documenti:
     A)  Per gli offerenti produttori oleicoli: estratto notarile dei
fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli  esercenti
di frantoio, dal quale risultino la quantita' delle olive molite e la
quantita'  di  olio  ottenuto  in  nome  e  per  conto del produttore
oleicolo nonche', nel caso in cui l'olio offerto  all'intervento  sia
stato  ottenuto  da  olive acquistate, anche le fatture o autofatture
IVA comprovanti tale acquisto.
     B)   Per   gli   offerenti   produttori   oleicoli    associati:
dichiarazione  del  legale  rappresentante dell'organismo associativo
attestante che la quantita' di olio offerta all'intervento  e'  stata
prodotta  dai  soci  olivicoli,  per quantita' riferite ad ogni socio
nonche' estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle
olive tenute dagli esercenti di frantoio.
     C)  Per  gli  offerenti  gestori  di   frantoio:   dichiarazione
sostitutiva  di  notorieta'  attestante  che  i  quantitativi di olio
offerto  all'intervento  provengano  dalla   lavorazione   di   olive
acquistate o sono costituiti da olio trattenuto come molenda.
   Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto notarile dei fogli
del  registro  di  lavorazione  delle olive e, nel caso in cui l'olio
offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate,  anche
le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto.
   Nei casi sopra indicati l'estratto notarile dei fogli del registro
di  lavorazione  delle olive puo' essere sostituito da copia notarile
della "dichiarazione di lavorazione delle olive e  di  produzione  di
olio" (modello F) rilasciata dall'esercente di frantoio al produttore
olivicolo  in applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.