Art. 4.
   Ogni offerta di vendita  di  olio  di  oliva  all'intervento  deve
essere  oggetto  di  domanda  in  carta libera rivolta all'AIMA - Via
Palestro, 81 - (00185) Roma.
   Tale domanda potra' essere inviata anche a mezzo fax (n. 4451958).
   L'Azienda, sulla base  di  quanto  disposto  dal  regolamento  CEE
3472/85,  provvedera'  sollecitamente  ad  indicare  il magazzino ove
potra' essere conferito il prodotto ed al  quale  l'offerente  dovra'
consegnare,  oltre che copia della domanda, anche la documentazione a
corredo, di cui all'art. 2, sesto comma, del presente disciplinare.
   La domanda, deve contenere l'indicazione  del  nome  e  cognome  o
denominazione   sociale  e  indirizzo  dell'offerente,  della  natura
dell'attivita' svolta (produttore oleicolo, organismo associativo  di
produttori oleicoli, gestore di frantoio), delle quantita' e qualita'
di  olio  offerto in vendita all'intervento e della esatta ubicazione
del magazzino di giacenza dell'olio  offerto;  deve  essere  altresi'
corredata dei documenti stabiliti all'art. 2, sesto comma.
   L'accettazione  dell'offerta  ricevuta,  sempreche'  ricorrano  le
condizioni di ammissibilita' della vendita  indicate  nel  precedente
art.  2,  deve essere effettuata dall'assuntore non appena conosciuto
l'esito degli accertamenti qualitativi previsti ai  successivi  commi
del presente articolo, dandone comunicazione al venditore.
   La  quantita' di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a
cura  del  venditore,  essere  consegnata  franco  veicolo  magazzino
dell'assuntore, non scaricata.
   Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino
deve  provvedere  l'assuntore  in  presenza  del  venditore o, in sua
assenza, di chi esegue materialmente la consegna  e  che  si  intende
senz'altro delegato alla consegna medesima.
   All'atto  della  presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta
provvisoria della quantita' di merce consegnata, redatta  secondo  il
modello  rimesso  dall'AIMA  e  procede,  in  contraddittorio  con il
venditore o suo delegato, agli  accertamenti  della  qualita',  della
quantita' e delle caratteristiche della merce medesima.
   Fatto  salvo  il  disposto  dell'art.  2  l'offerta  e'  accettata
soltanto allorche' l'assuntore:
     a) relativamente agli oli vergini diversi dall'olio lampante  ha
verificato,  avvalendosi  dei  metodi  di  cui agli allegati II, III,
VIII, IX, XA, XB e XI del  regolamento  CEE  2568/91,  modificato  da
ultimo  con  regolamento  CEE  183/93,  che  le  loro caratteristiche
fisico-chimiche siano conformi a quelle indicate, con riferimento  ad
una  categoria  di  olio  d'oliva vergine diverso dall'olio lampante,
nell'allegato  I  di  detto  regolamento  e  che  le  caratteristiche
organolettiche siano conformi a quelle definite nell'allegata tabella
B. L'esame delle caratteristiche organolettiche e' effettuato in base
al  metodo  indicato  nell'allegato  XII del regolamento CEE 2568/91.
Quest'analisi  precede  l'analisi  delle   caratteristiche   chimico-
fisiche;
     b)  relativamente  all'olio  vergine  lampante,  ha  verificato,
avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, IV, V, VI, VII,  VIII
e XA, punto 6 del regolamento CEE 2568/91, che le sue caratteristiche
fisico-chimiche  siano  conformi  a  quelle indicate, con riferimento
alla categoria corrispondente di olio d'oliva vergine,  nell'allegato
di detto regolamento;
     c)  ha verificato che l'olio offerto non superi i livelli minimi
ammissibili  di  radioattivita'  resi  applicabili  dalla   normativa
comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti di origine comunitaria
contaminati  in  seguito  all'incidente  di  Cernobil corrispondono a
quelli fissati all'art. 3 del regolamento CEE 3955/87 del  Consiglio.
Il  controllo  del livello di contaminazione radioattiva del prodotto
viene effettuato soltanto ove la situazione  lo  richieda  e  per  il
periodo  necessario. Se del caso, la durata e la portata delle misure
di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui  all'art.  38
del regolamento CEE 136/66.
   Le  verifiche  di  cui al precedente comma devono essere svolte da
"pubblici" laboratori, attrezzati ed abilitati secondo  la  normativa
vigente,  e  del  tutto  indipendenti  dall'organismo di intervento e
dagli organismi ammassatori, ai sensi del regolamento CEE 3472/85.
   Se oggetto di consegna e' l'olio di  oliva  vergine  (diverso  dal
lampante),  gli  accertamenti  analitici previsti per l'assuntore nei
precedenti commi debbono essere  eseguiti  presso  uno  dei  seguenti
Istituti:
    Istituto  per  l'elaiotecnica  -  Via  C.  Battisti,  198 - 65123
Pescara;
    Stazione  sperimentale  olii  e  grassi  (Ministero  industria  e
commercio) - 20100 Milano;
    Laboratorio chimico centrale delle dogane e I.I. - Via della Luce
n. 35 - 00153 Roma;
    Ufficio repressione frodi - 00100 Roma;
    Ufficio repressione frodi - 87100 Cosenza;
    Laboratorio  chimico  compartimentale delle dogane e I.I. - Corso
Di Tullio, 1/C - 70122 Bari;
    Laboratorio chimico compartimentale delle dogane  e  I.I.  -  Via
Rubattino, 6 - 16126 Genova, al quale l'assuntore medesimo rimettera'
sollecitamente i campioni rappresentativi per l'analisi della partita
di  merce  prelevati  in  contraddittorio  con  il  venditore  o  suo
delegato, raccomandando agli stessi di effettuare tali analisi  entro
venti   giorni  dal  ricevimento  del  campione  stesso  al  fine  di
rispettare i termini di pagamento comunitari.
   Per  quanto  concerne  l'olio  di  oliva  vergine  lampante,   gli
accertamenti  analitici  dovranno  essere  eseguiti presso laboratori
dipendenti da enti statali e/o pubblici.
   Copia  della  nota  di  trasmissione  dei  campioni  deve   essere
trasmessa contestualmente anche all'AIMA.
   In  caso  di  contestazione  tra le parti in ordine alla qualita',
condizionamento  e  caratteristiche  dell'olio  offerto  in  vendita,
saranno prelevati, in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali
campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio
ufficiale designato dall'AIMA.
   I  campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di
contestazione sono prelevati  secondo  la  metodologia  prevista  dai
metodi  ufficiali  di  analisi  per  gli  olii e grassi approvati dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
   I risultati dell'analisi sono determinanti; le  spese  di  analisi
sono a carico della parte soccombente.
   Nel  caso  in cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai
precedenti  commi,  la  vendita  all'intervento  non   ha   luogo   e
l'offerente  e'  obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento
all'assuntore delle spese di  entrata  e  di  uscita  dal  magazzino,
nonche' delle spese di sosta dell'olio consegnato.
   L'assuntore,  per  ogni  partita  completata,  deve  prelevare tre
campioni  del  peso  di  grammi  250  da  depositarsi  in  recipiente
sigillato   presso   il   magazzino   di   giacenza,  a  disposizione
dell'Azienda.