Art. 5. L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui all'annessa tabella C agli olii di oliva vergini diversi dall'olio lampante e' effettuata solamente quando l'assuntore abbia constatato che le caratteristiche di detti olii sono conformi a quelle definite nel regolamento CEE 2568/91 e nell'allegato del regolamento CEE n. 136/66 (vedi tabella B). Il pagamento del prezzo al venditore, deve essere effettuato dall'AIMA e/o dall'assuntore, per quanto riguarda l'olio di oliva vergine diverso dal lampante, dal trentesimo all'ottantesimo giorno successivo alla presa in carico del prodotto e, per quanto riguarda l'olio lampante, dal trentesimo al quarantesimo giorno da tale data. Per data di "presa in carico" deve intendersi la data di inizio della consegna del prodotto. Le operazioni di consegna di ciascuna partita all'intervento debbono, in ogni caso, terminare al piu' tardi il quarantaseesimo giorno successivo a quello di presentazione dell'offerta di vendita. A tal fine l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui e' avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantita', la qualita', le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella C, e relativa IVA, nonche' la data in cui l'importo della bolletta puo' essere riscosso dal venditore. Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA, un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel qual caso l'assuntore, sulla base di apposita dichiarazione del venditore risultante sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.