Art. 6. Salva diversa prescrizione dei regolamenti comunitari, la vendita dell'olio acquistato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico e' disposta dall'AIMA ed e' eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni e delle modalita' stabilite dall'AIMA medesima nell'ambito delle norme generali di cui al regolamento CEE n. 2960/77 del 23 dicembre 1977, e successive modificazioni. L'assuntore deve segnalare all'AIMA lo stato di condizionamento del prodotto affinche' essa possa disporne razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'Azienda medesima stabilira' per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita. Le consegne del prodotto ceduto dall'AIMA saranno effettuate alle condizioni di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo, alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino. Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto competono all'assuntore, ivi comprese le analisi qualitative da eseguirsi presso laboratori dipendenti da enti statali e/o pubblici.