Art. 6.
   Salva diversa prescrizione dei regolamenti comunitari, la  vendita
dell'olio  acquistato  dall'assuntore  in esecuzione dell'incarico e'
disposta dall'AIMA ed e'  eseguita  dall'assuntore  con  l'osservanza
delle  condizioni  e  delle  modalita'  stabilite  dall'AIMA medesima
nell'ambito delle norme generali di cui al regolamento CEE n. 2960/77
del 23 dicembre 1977, e successive modificazioni.
   L'assuntore deve segnalare all'AIMA lo  stato  di  condizionamento
del prodotto affinche' essa possa disporne razionalmente la vendita e
deve  osservare le prescrizioni che l'Azienda medesima stabilira' per
l'identificazione dei contenitori  di  conservazione  ai  fini  della
vendita   e  per  ogni  altra  esigenza  commerciale  prevista  nelle
condizioni di vendita.
   Le consegne del prodotto ceduto dall'AIMA saranno effettuate  alle
condizioni  di  merce  resa  dall'assuntore in fusti dell'acquirente,
caricata  su  veicolo  dell'acquirente  medesimo,  alla   porta   del
magazzino  di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta
di detto magazzino.
   Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto  competono
all'assuntore,  ivi  comprese  le  analisi  qualitative  da eseguirsi
presso laboratori dipendenti da enti statali e/o pubblici.