Art. 7.
   Per ogni  consegna  giornaliera  all'acquirente  l'assuntore  deve
emettere apposita "bolletta di uscita", nella quale devono risultare:
la  quantita' dell'olio ritirato dall'acquirente, il magazzino ove e'
avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale e'
stato estratto, la data del ritiro, la qualita' e le  caratteristiche
merceologiche del prodotto.
   Ai  sensi del regolamento CEE n. 3472/85, presso ogni magazzino di
stoccaggio e' d'obbligo tenere, tra l'altro, perfettamente aggiornata
una contabilita' giornaliera che consenta la  corretta  gestione  dei
quantitativi presenti in magazzino.
   Ogni  vendita  dovra'  essere documentata da apposita fattura, che
viene emessa dall'assuntore del servizio conformemente  alle  vigenti
disposizioni   sull'IVA  ed  alle  condizioni  di  vendita  stabilite
dall'AIMA in esecuzione del citato regolamento CEE n. 2960/77.