Art. 2. 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (a), e' sostituito, con effetto dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 1, dal seguente: "Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista (( secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa )) con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'indutria, del commercio e dell'artigianato". 2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle altre amministrazioni nei settori di attivita' delle societa' derivate dalla trasformazione (( e dal riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA nonche' dal programma di razionalizzazione e liquidazione dell'EFIM, )) nonche' quelle previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 333 del 1992 (a) .
(a) Il D.L. n. 333/1992 reca misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica. Si trascrive il testo dei relativi articoli 14 e 15, quest'ultimo come sopra modificato: "Art. 14. - 1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle societa' da essi controllate, tutte le attivita', nonche' i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a societa' a partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che non sono attualmente titolari. 2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformita' alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sara' stabilita dall'atto di concessione in conformita' ai principi generali vigenti in materia. 3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le concessioni di attivita' in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano gia' in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra, modificarle o integrarle. 4-bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le societa' per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilita' e di necessita' e di urgenza, gia' spettanti agli enti originari". "Art. 15. - 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in societa' per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il capitale iniziale di ciascuna delle societa' per azioni derivanti dalle trasformazioni e' accertato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Le societa' derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra. 3. Le azioni delle societa' di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa. 4. Lo statuto di ciascuna delle societa' derivanti dalle trasformazioni sara' deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente".