Art. 2.
  1. Il secondo periodo del comma 3  dell'articolo  15  del  decreto-
legge  11  luglio  1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359 (a), e'  sostituito,  con  effetto  dalla
data  di  cui  al comma 1 dell'articolo 1, dal seguente: "Il Ministro
del tesoro esercita i diritti dell'azionista (( secondo le  direttive
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa  ))  con il
Ministro del bilancio e  della  programmazione  economica  e  con  il
Ministro dell'indutria, del commercio e dell'artigianato".
  2.  Restano ferme le competenze attribuite dalla legge al Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  alle   altre
amministrazioni  nei  settori  di  attivita'  delle societa' derivate
dalla trasformazione (( e dal riordino di IRI, ENI, ENEL,  IMI,  BNL,
INA   nonche'  dal  programma  di  razionalizzazione  e  liquidazione
dell'EFIM, )) nonche' quelle previste  dall'articolo  14  del  citato
decreto-legge n. 333 del 1992 (a) .
 
             (a)  Il  D.L.  n.  333/1992  reca  misure urgenti per il
          risanamento della finanza pubblica. Si trascrive  il  testo
          dei  relativi  articoli  14  e  15, quest'ultimo come sopra
          modificato:
             "Art. 14. - 1. Con  riferimento  agli  enti  di  cui  al
          presente  capo  ed alle societa' da essi controllate, tutte
          le attivita', nonche'  i  diritti  minerari,  attribuiti  o
          riservati   per   legge   o   con  atti  amministrativi  ad
          amministrazioni   diverse   da   quelle   istituzionalmente
          competenti,   ad   enti   pubblici,  ovvero  a  societa'  a
          partecipazione statale,  restano  attribuiti  a  titolo  di
          concessione  ai  medesimi soggetti che non sono attualmente
          titolari.
             2. Le concessioni di cui al comma  1  sono  disciplinate
          dalle   amministrazioni   competenti  in  conformita'  alle
          disposizioni vigenti.  Ove la materia non sia  regolata  da
          leggi preesistenti, la disciplina sara' stabilita dall'atto
          di  concessione in conformita' ai principi generali vigenti
          in materia.
             3. Le concessioni di cui al comma 1  avranno  la  durata
          massima   prevista   dalle   norme  vigenti,  comunque  non
          inferiore a  venti  anni,  con  decorrenza  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto.
             4. Le concessioni di attivita' in favore dei soggetti di
          cui  al  comma  1, che siano gia' in vigore, sono prorogate
          per  la  stessa   durata   prevista   dal   comma   3.   Le
          amministrazioni    competenti    potranno,   ove   occorra,
          modificarle o integrarle.
             4-bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina,  le
          societa'  per  azioni  derivate dalla trasformazione di cui
          agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con
          i  medesimi  effetti,  le  attribuzioni   in   materia   di
          dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e di necessita' e di
          urgenza, gia' spettanti agli enti originari".
             "Art. 15. - 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione
          industriale  -  IRI,  l'Ente  nazionale  idrocarburi - ENI,
          l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale
          energia elettrica - ENEL sono trasformati in  societa'  per
          azioni  con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente decreto.
             2. Il capitale iniziale di ciascuna delle  societa'  per
          azioni  derivanti  dalle  trasformazioni  e'  accertato con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro  in   base   al   netto
          patrimoniale  risultante  dai rispettivi ultimi bilanci. Le
          societa' derivanti dalla trasformazione emetteranno  azioni
          del  valore  nominale  di L. 1.000 cadauna e per un importo
          globale pari al capitale determinato come sopra.
             3.  Le  azioni  delle  societa'  di  cui  al  comma   1,
          unitamente  a  quelle  della BNL S.p.a., sono attribuite al
          Ministero del tesoro. Il Ministro  del  tesoro  esercita  i
          diritti  dell'azionista secondo le direttive del Presidente
          del Consiglio dei Ministri d'intesa  con  il  Ministro  del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato.  Sono
          parimenti   attribuite   al   Ministero   del   tesoro   le
          partecipazioni  della  Cassa  depositi  e prestiti nell'IMI
          S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia
          e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della
          Cassa depositi e prestiti dal  trasferimento  al  Ministero
          del  tesoro  delle  partecipazioni di cui al presente comma
          sono poste a  carico  del  fondo  di  riserva  della  Cassa
          stessa.
             4. Lo statuto di ciascuna delle societa' derivanti dalle
          trasformazioni  sara'  deliberato dalla prima assemblea. In
          via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e
          statutarie, che disciplinano i singoli enti.  I  presidenti
          delle  societa'  per  azioni derivanti dalla trasformazione
          convocheranno le rispettive assemblee sociali  entro  dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo  di
          tutti  gli  adempimenti  in  materia  di costituzione delle
          societa' previsti dalla normativa vigente".