Art. 3. (( 1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle )) (( partecipazioni statali e' trasferito presso il Ministero )) (( dell'industria, del commercio e dell'artigianato e collocato, )) (( ivi compreso il personale in posizione di soprannumero, in un )) (( ruolo aggiunto istituito con decreto del Ministro )) (( dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto )) (( con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Tale )) (( ruolo e' determinato in conformita' alla tabella allegata al )) (( presente decreto e corrisponde alle dotazioni organiche dei )) (( posti di funzione dirigenziale e delle qualifiche funzionali e )) (( dei profili professionali del personale del soppresso Ministero )) (( delle partecipazioni statali, quali risultano rispettivamente )) (( dalla tabella XVIII di cui all'allegato II del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (a), )) (( modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 )) (( novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 )) (( del 22 gennaio 1991, nonche' dal decreto del Presidente del )) (( Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1992 (b), pubblicato )) (( nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 1992. Detto )) (( personale potra' essere utilizzato, con gli effetti del )) (( comando, in posizione corrispondente per sopperire ad esigenze )) (( di funzionamento del Ministero dell'industria, del commercio e )) (( dell'artigianato. )) (( 2. Il personale delle qualifiche dirigenziali del ruolo )) (( aggiunto di cui al comma 1 esercita le funzioni previste dal )) (( decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, )) (( e successive modificazioni (a), ad esso attribuite con )) (( decreto del Ministro dell'industria, del commercio e )) (( dell'artigianato, con particolare riferimento ai compiti )) (( previsti dall'articolo 1 del presente decreto, e puo' essere )) (( altresi' utilizzato per la realizzazione delle intese di cui )) (( all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. )) (( 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, )) (( n. 359, e successive modificazioni e integrazioni (c), )) (( ivi comprese quelle relative al riordino delle partecipazioni )) (( statali. )) (( 2-bis. Al compimento del riordino delle partecipazioni )) (( statali, il personale del ruolo aggiunto di cui ai commi 1 e 2 )) (( potra' essere trasferito, secondo modalita' stabilite con )) (( decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto )) (( con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e con le )) (( altre amministrazioni interessate, presso amministrazioni )) (( centrali od organismi dello Stato, anche ad ordinamento )) (( autonomo, aventi attribuzioni nel settore dell'economia, con )) (( conseguenti variazioni dei rispettivi ruoli. )) 3. Con le modalita' previste dalle specifiche disposizioni vigenti, il Ministero del tesoro provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'articolo 1 presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali.
(a) Il D.P.R. n. 748/1972 concerne la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. La tabella XVIII di cui all'allegato II, come modificata dal D.P.R. 30 novembre 1990, riporta la dotazione organica dei dirigenti del Ministero delle partecipazioni statali. (b) Il D.P.C.M. 13 gennaio 1992 sostituisce la tabella A allegata al D.P.C.M. 15 dicembre 1988 concernente la determinazione delle dotazioni organiche e dei posti in soprannumero delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero delle partecipazioni statali. (c) Per il testo dell'art. 15 del D.L. n. 333/1992 si veda la nota (a) all'art. 2.