Art. 5.
  1. Per le esigenze derivanti dall'attuazione del  decreto-legge  11
luglio  1992,  n.  333,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359 (a), ed in relazione ai nuovi compiti  attribuiti
al  Ministero del tesoro con le misure previste dalla legge di delega
23 ottobre 1992, n. 421 (b), per la razionalizzazione e la  revisione
delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale, la composizione  del  consiglio
dei  ragionieri,  di cui all'articolo 164 del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827 (c), viene integrata con l'aggiunta di cinque  dirigenti
generali  di  livello  C  della  Ragioneria generale dello Stato, con
funzioni di consigliere ministeriale.
  2. Il quadro H della tabella A allegata al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  23  marzo  1989  (d),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1989, e' sostituito dal quadro H di
cui all'allegato del presente decreto.
  3. I compiti del consiglio dei ragionieri di cui agli articoli  164
e  165  del  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827  (c), vengono
rideterminati con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
adottato su proposta del Ministro del tesoro.
 
             (a)  Il  D.L.  n.  333/1992  reca  misure urgenti per il
          risanamento della finanza pubblica.
             (b) La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la
          razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline   in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale".
             (c)   Gli   articoli  164  e  165  del  regolamento  per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale  dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, sono
          cosi' formulati:
             "Art. 164. - Del  consiglio  dei  ragionieri,  istituito
          presso  il Ministero delle finanze (ora presso il Ministero
          del tesoro, n.d.r.)  fanno  parte  il  ragioniere  generale
          dello  Stato,  l'ispettore generale di ragioneria e tutti i
          direttori capi delle ragionierie centrali.
             Il consiglio dei ragionieri e' di regola presieduto  dal
          ragioniere  generale dello Stato, salvo che il Ministro per
          le finanze (ora  il  Ministro  del  tesoro,  n.d.r.)  creda
          opportuno intervenire personalmente".
             "Art.  165.  -  Il  consiglio dei ragionieri puo' essere
          consultato su tutte le  questioni  riguardanti  materie  di
          competenza  delle  ragionerie  e, in generale, su qualsiasi
          argomento o questione su cui il  Ministro  per  le  finanze
          (ora  il  Ministro  del  tesoro,  n.d.r.)  o  il ragioniere
          generale dello Stato reputino opportuno interpellarlo.
             Puo' anche essere convocato per la preparazione di norme
          cui debbono uniformemente attenersi  i  direttori  capi  di
          ragioneria nel disimpegno delle loro funzioni.
             Il  parere  del  consiglio  dei  ragionieri e' puramente
          consultivo".
             (d) Il D.P.R. 23 marzo  1989  ridetermina  le  dotazioni
          organiche  dei  dirigenti  della  Ragioneria generale dello
          Stato, in applicazione dell'art. 11 della legge 27  ottobre
          1988, n. 482.