Art. 5. 1. Per le esigenze derivanti dall'attuazione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (a), ed in relazione ai nuovi compiti attribuiti al Ministero del tesoro con le misure previste dalla legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421 (b), per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, la composizione del consiglio dei ragionieri, di cui all'articolo 164 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (c), viene integrata con l'aggiunta di cinque dirigenti generali di livello C della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di consigliere ministeriale. 2. Il quadro H della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1989 (d), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1989, e' sostituito dal quadro H di cui all'allegato del presente decreto. 3. I compiti del consiglio dei ragionieri di cui agli articoli 164 e 165 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (c), vengono rideterminati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro.
(a) Il D.L. n. 333/1992 reca misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica. (b) La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". (c) Gli articoli 164 e 165 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, sono cosi' formulati: "Art. 164. - Del consiglio dei ragionieri, istituito presso il Ministero delle finanze (ora presso il Ministero del tesoro, n.d.r.) fanno parte il ragioniere generale dello Stato, l'ispettore generale di ragioneria e tutti i direttori capi delle ragionierie centrali. Il consiglio dei ragionieri e' di regola presieduto dal ragioniere generale dello Stato, salvo che il Ministro per le finanze (ora il Ministro del tesoro, n.d.r.) creda opportuno intervenire personalmente". "Art. 165. - Il consiglio dei ragionieri puo' essere consultato su tutte le questioni riguardanti materie di competenza delle ragionerie e, in generale, su qualsiasi argomento o questione su cui il Ministro per le finanze (ora il Ministro del tesoro, n.d.r.) o il ragioniere generale dello Stato reputino opportuno interpellarlo. Puo' anche essere convocato per la preparazione di norme cui debbono uniformemente attenersi i direttori capi di ragioneria nel disimpegno delle loro funzioni. Il parere del consiglio dei ragionieri e' puramente consultivo". (d) Il D.P.R. 23 marzo 1989 ridetermina le dotazioni organiche dei dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, in applicazione dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482.