Art. 5-bis.
(( 1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema e' trasformato in  ))
(( societa' per azioni con le procedure di cui al decreto-legge 11 ))
(( luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e             ))
(( integrazioni (a).                                               ))
(( 2. Il Ministro del tesoro assume la titolarita' delle relative  ))
(( partecipazioni ed esercita i diritti dell'azionista d'intesa    ))
(( con l'autorita' competente in materia di turismo e spettacolo   ))
(( per la determinazione degli indirizzi culturali e d'intesa con  ))
(( il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,   ))
(( per la definizione della politica industriale cinematografica   ))
(( dell'Ente S.p.a.                                                ))
(( 3. La societa' presenta, annualmente, all'autorita' competente  ))
(( in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle societa' in ))
(( essa inquadrate, una proposta di programma di produzione,       ))
(( distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere      ))
(( cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse        ))
(( culturale, un programma di attivita' nei settori                ))
(( dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di     ))
(( altre attivita' previste dagli statuti delle singole societa'   ))
(( inquadrate, nonche' una proposta di programma di attivita'      ))
(( finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un   ))
(( programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali  ))
(( fotocinematografici dei propri archivi; e' tenuta inoltre a     ))
(( presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale ))
(( cinematografiche per promuovere in particolare la               ))
(( programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con    ))
(( decreto dell'autorita' competente in materia di turismo e       ))
(( spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, ))
(( vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere   ))
(( sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della   ))
(( legge 30 aprile 1985, n. 163  (b),    non  inferiori  al 15 per ))
(( cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata   ))
(( al cinema. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i         ))
(( contributi previsti dalla legislazione vigente a favore         ))
(( dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle societa'   ))
(( in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto.                 ))
(( 4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico     ))
(( dell'audiovisivo, la societa' stipula convenzioni con l'IRI     ))
(( S.p.a. nei settori di attivita' di interesse comune.            ))
 
             (a) Il D.L. n.  333/1992  reca  misure  urgenti  per  il
          risanamento della finanza pubblica.
             (b)  La  legge n. 163/1985 reca: "Nuova disciplina degli
          interventi dello  Stato  a  favore  dello  spettacolo".  Si
          trascrive il testo del relativo art. 1:
             "Art.  1  (Fondo  unico  per  lo  spettacolo).  - Per il
          sostegno finanziario ad  enti,  istituzioni,  associazioni,
          organismi  ed  imprese operanti nei settori delle attivita'
          cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi  e
          dello  spettacolo  viaggiante, nonche' per la promozione ed
          il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere  e
          rilevanza  nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e'
          istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
          turismo   e   dello  spettacolo,  il  Fondo  unico  per  lo
          spettacolo".