VISTA  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa delle piante coltivate  e  dei  prodotti  agrari  dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  VISTO  il  regolamento  per  l'applicazione  delle  predetta legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre  1933  n.  1700  e  successive
modifiche;
  VISTO  il decreto ministeriale del 15 febbraio 1941, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste
n.  13  del 1 maggio 1941, concernente le norme sulla disinfestazione
cianidrica delle piante  da  vivaio,  fruttifere  in  genere  nonche'
ornamentali della famiglia delle rosacee per le provincie dell'Italia
settentrionale e centrale;
  VISTO  il decreto ministeriale del 30 luglio 1942, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  194  del  19  agosto  1942,  concernente  la
disciplina  dell'importazione  in  Sardegna  delle  piante e parti di
piante provenienti dagli altri compartimenti del Regno;
  VISTO il decreto ministeriale del 28 ottobre 1942, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1943,  concernente  le  norme
per  l'obbligatorieta'  della  disinfestazione  cianidrica  di alcune
piante da frutto;
  VISTO il decreto ministeriale del 16 aprile 1948, pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  132  del  9  giugno  1948,  concernente  le
disposizioni per la vigilanza  fitosanitaria  sulle  importazioni  in
Sardegna  delle  piante,  parti  di piante e semi destinati ad essere
allevati e riprodotti;
  VISTO il decreto ministeriale del 2 aprile 1954,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1954, concernente il rilascio
del  certificato  fitopatologico per le partite di garofani destinati
all'estero;
  VISTO il decreto ministeriale del 15 luglio 1954, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  189 del 19 agosto 1954, concernente le norme
sul trasferimento nell'interno del territorio nazionale delle  piante
e parti di piante di barbabietole;
  VISTO  il decreto ministeriale dell'8 giugno 1956, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  194   del   4   agosto   1956,   concernente
l'importazione   nelle   provincie   del   territorio   nazionale  ed
esportazione all'estero di  piante  e  parti  di  piante  di  agrumi,
prodotti nella zona costiera della provincia di Palermo;
  VISTO il decreto ministeriale del 20 ottobre 1966, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   274  del  3  novembre  1966,  concernente
l'importazione  in  Sardegna  dalle  altre  regioni  italiane   anche
attraverso  il porto di Golfo Aranci, delle piante, parti di piante e
semi destinati ad essere allevati e riprodotti;
  VISTO il decreto ministeriale del 12 aprile 1972, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  109  del  26  aprile  1972,  concernente  la
disciplina dell'importazione di fave e favette infestate dal nematode
Ditylenchus dipsaci;
  VISTO il decreto ministeriale del 2 novembre 1983, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  323  del  24  novembre  1983,  concernente  le
disposizioni fitosanitarie per l'importazione di sementi di girasole;
  VISTO  il decreto ministeriale del 18 giugno 1992, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   159   dell'8   luglio   1992,    relativo
all'applicazione  dell'accordo  di  Schengen  concernente i controlli
fitosanitari;
  VISTA la legge 9 marzo  1955  n.  471  concernente  la  ratifica  e
l'esecuzione della Convenzione Internazionale per la protezione delle
piante;
  VISTA  la  Direttiva  77/93/CEE del 21 dicembre 1976 concernente le
misure di protezione contro l'introduzione  negli  Stati  membri,  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  VISTE  le  direttive del Consiglio n. 80/392/CEE del 18 marzo 1980,
n. 80/393/CEE del 18 marzo 1980, n. 81/7/CEE del 1  gennaio 1981,  n.
84/378/CEE del 28 giugno 1984, n. 85/173/CEE del 28 febbraio 1985, n.
85/574/CEE  del 19 dicembre 1985, n. 86/651/CEE del 18 dicembre 1986,
n. 87/298/CEE del 2 marzo 1987, n. 88/572/CEE del 14  novembre  1988,
89/359/CEE  del  29 maggio 1989, n. 89/439/CEE del 29 giugno 1989, n.
90/168/CEE del 26 marzo 1990, n. 90/654/CEE del 4 dicembre 1990,  che
modificano la direttiva n. 77/93/CEE ed i relativi allegati;
  VISTE  le  direttive della Commissione n. 86/545/CEE del 29 ottobre
1986, n. 86/546/CEE del 29 ottobre 1986, n. 86/547/CEE del 29 ottobre
1986, n. 88/271/CEE del 5 aprile 1988, n.  88/272/CEE  dell'8  aprile
1988,  n.  88/430/CEE  del 1  luglio 1988, n. 89/83/CEE del 5 gennaio
1989, n. 90/80/CEE e 90/113/CEE del 19 febbraio 1990, n.   90/490/CEE
del  25  settembre  1990,  n.  90/506/CEE  del  26 settembre 1990, n.
91/27/CEE del 19 dicembre 1990, n. 91/102/CEE del 18  febbraio  1991,
n.  91/103/CEE  del  18  febbraio  1991, n. 91/660/CEE del 6 dicembre
1991, n. 91/661/CEE del 6 dicembre 1991, n. 92/10/CEE del 19 febbraio
1992, n. 92/70/CEE del 30 luglio 1992, che modificano la direttiva n.
77/93/CEE ed i relativi allegati;
  VISTO il decreto  ministeriale  12  ottobre  1992,  pubblicato  nel
Supplemento  Ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.
265 del 10 novembre 1992, concernente le misure di protezione  contro
l'introduzione   nel   territorio  della  Repubblica  italiana  degli
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che recepiva  le
direttive sopraindicate;
  VISTO l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  VISTO  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992 n. 536, relativo
all'attuazione della direttiva del Consiglio  n.  91/683/CEE  del  19
dicembre   1991   concernente   le   misure   di   protezione  contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali  ed
ai prodotti vegetali;
  CONSIDERATA la necessita' di recepire le direttive del Consiglio n.
91/683/CEE  del  19 dicembre 1991, n. 92/98/CEE del 16 novembre 1992,
nonche' le direttive della Commissione n.  92/76/CEE  del  6  ottobre
1992,  n. 92/90/CEE del 3 novembre 1992, n. 92/103/CEE del 1 dicembre
1992 e n. 92/105/CEE del 3 dicembre 1992, ai sensi  dell'articolo  8,
punto   1,   lettera   a),  del  D.L.  30  dicembre  1992  n.    536,
sopramenzionato;
  RITENUTA pertanto  l'opportunita'  di  unificare  ed  integrare  le
disposizioni  fitosanitarie contenute nel citato decreto ministeriale
12 ottobre 1992;
                              DECRETA:
                             ARTICOLO 1
  Il  presente  decreto ha per oggetto le misure di protezione contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.