VISTA la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; VISTO il regolamento per l'applicazione delle predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933 n. 1700 e successive modifiche; VISTO il decreto ministeriale del 15 febbraio 1941, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 13 del 1 maggio 1941, concernente le norme sulla disinfestazione cianidrica delle piante da vivaio, fruttifere in genere nonche' ornamentali della famiglia delle rosacee per le provincie dell'Italia settentrionale e centrale; VISTO il decreto ministeriale del 30 luglio 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1942, concernente la disciplina dell'importazione in Sardegna delle piante e parti di piante provenienti dagli altri compartimenti del Regno; VISTO il decreto ministeriale del 28 ottobre 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1943, concernente le norme per l'obbligatorieta' della disinfestazione cianidrica di alcune piante da frutto; VISTO il decreto ministeriale del 16 aprile 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1948, concernente le disposizioni per la vigilanza fitosanitaria sulle importazioni in Sardegna delle piante, parti di piante e semi destinati ad essere allevati e riprodotti; VISTO il decreto ministeriale del 2 aprile 1954, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1954, concernente il rilascio del certificato fitopatologico per le partite di garofani destinati all'estero; VISTO il decreto ministeriale del 15 luglio 1954, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 19 agosto 1954, concernente le norme sul trasferimento nell'interno del territorio nazionale delle piante e parti di piante di barbabietole; VISTO il decreto ministeriale dell'8 giugno 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 1956, concernente l'importazione nelle provincie del territorio nazionale ed esportazione all'estero di piante e parti di piante di agrumi, prodotti nella zona costiera della provincia di Palermo; VISTO il decreto ministeriale del 20 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 3 novembre 1966, concernente l'importazione in Sardegna dalle altre regioni italiane anche attraverso il porto di Golfo Aranci, delle piante, parti di piante e semi destinati ad essere allevati e riprodotti; VISTO il decreto ministeriale del 12 aprile 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 26 aprile 1972, concernente la disciplina dell'importazione di fave e favette infestate dal nematode Ditylenchus dipsaci; VISTO il decreto ministeriale del 2 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 24 novembre 1983, concernente le disposizioni fitosanitarie per l'importazione di sementi di girasole; VISTO il decreto ministeriale del 18 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'8 luglio 1992, relativo all'applicazione dell'accordo di Schengen concernente i controlli fitosanitari; VISTA la legge 9 marzo 1955 n. 471 concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione Internazionale per la protezione delle piante; VISTA la Direttiva 77/93/CEE del 21 dicembre 1976 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; VISTE le direttive del Consiglio n. 80/392/CEE del 18 marzo 1980, n. 80/393/CEE del 18 marzo 1980, n. 81/7/CEE del 1 gennaio 1981, n. 84/378/CEE del 28 giugno 1984, n. 85/173/CEE del 28 febbraio 1985, n. 85/574/CEE del 19 dicembre 1985, n. 86/651/CEE del 18 dicembre 1986, n. 87/298/CEE del 2 marzo 1987, n. 88/572/CEE del 14 novembre 1988, 89/359/CEE del 29 maggio 1989, n. 89/439/CEE del 29 giugno 1989, n. 90/168/CEE del 26 marzo 1990, n. 90/654/CEE del 4 dicembre 1990, che modificano la direttiva n. 77/93/CEE ed i relativi allegati; VISTE le direttive della Commissione n. 86/545/CEE del 29 ottobre 1986, n. 86/546/CEE del 29 ottobre 1986, n. 86/547/CEE del 29 ottobre 1986, n. 88/271/CEE del 5 aprile 1988, n. 88/272/CEE dell'8 aprile 1988, n. 88/430/CEE del 1 luglio 1988, n. 89/83/CEE del 5 gennaio 1989, n. 90/80/CEE e 90/113/CEE del 19 febbraio 1990, n. 90/490/CEE del 25 settembre 1990, n. 90/506/CEE del 26 settembre 1990, n. 91/27/CEE del 19 dicembre 1990, n. 91/102/CEE del 18 febbraio 1991, n. 91/103/CEE del 18 febbraio 1991, n. 91/660/CEE del 6 dicembre 1991, n. 91/661/CEE del 6 dicembre 1991, n. 92/10/CEE del 19 febbraio 1992, n. 92/70/CEE del 30 luglio 1992, che modificano la direttiva n. 77/93/CEE ed i relativi allegati; VISTO il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 265 del 10 novembre 1992, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che recepiva le direttive sopraindicate; VISTO l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183; VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; CONSIDERATA la necessita' di recepire le direttive del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, n. 92/98/CEE del 16 novembre 1992, nonche' le direttive della Commissione n. 92/76/CEE del 6 ottobre 1992, n. 92/90/CEE del 3 novembre 1992, n. 92/103/CEE del 1 dicembre 1992 e n. 92/105/CEE del 3 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 8, punto 1, lettera a), del D.L. 30 dicembre 1992 n. 536, sopramenzionato; RITENUTA pertanto l'opportunita' di unificare ed integrare le disposizioni fitosanitarie contenute nel citato decreto ministeriale 12 ottobre 1992; DECRETA: ARTICOLO 1 Il presente decreto ha per oggetto le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.