ARTICOLO 11
  I   vegetali,   i  prodotti  vegetali  e  le  altre  voci  elencati
nell'allegato V, parte A, e nell'allegato IV, parte A, sez.  II,  per
poter  circolare devono essere ufficialmente ispezionati da parte dei
Servizi fitosanitari regionali al fine di accertare:
a) che i vegetali, i prodotti  vegetali  e  le  altre  voci  elencati
nell'allegato  V,  parte  A,  non  siano  contaminati dagli organismi
nocivi indicati nell'allegato I, parte A;
b)  che  i  vegetali,  prodotti  vegetali  e  altre   voci   elencati
nell'allegato  II,  parte  A,  non  siano contaminati dagli organismi
nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;
c)  che  i  vegetali,  prodotti  vegetali  e  altre  voci,   elencati
nell'allegato  IV,  parte  A, sezione II, siano conformi ai requisiti
particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.