ARTICOLO 12
  Le   ispezioni  previste  dall'articolo  precedente  sono  eseguite
nell'osservanza delle disposizioni seguenti:
a) devono riguardare  gli  specifici  vegetali  o  prodotti  vegetali
coltivati,  prodotti  o utilizzati dal produttore o comunque presenti
nella sua azienda, nonche' il terreno di coltura ivi utilizzato;
b)  sono  effettuati  nell'azienda,  preferibilmente  nel  luogo   di
produzione;
c)  sono  effettuati  regolarmente,  al momento opportuno, almeno una
volta  all'anno,  e  mediante  osservazione  visiva,  fatti  salvi  i
requisiti particolari di cui all'allegato IV.