ARTICOLO 12 Le ispezioni previste dall'articolo precedente sono eseguite nell'osservanza delle disposizioni seguenti: a) devono riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonche' il terreno di coltura ivi utilizzato; b) sono effettuati nell'azienda, preferibilmente nel luogo di produzione; c) sono effettuati regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, e mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.