ARTICOLO 15 Per i casi in cui si applica il 1 comma dell'articolo 14, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o piu' delle seguenti misure ufficiali: - trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'appropriato passaporto delle piante se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni; - autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari; - autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali; - distruzione.