ARTICOLO 17 Al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito dagli articoli 25 e 32 i Servizi fitosanitari regionali dispongono controlli ufficiali. Tali controlli debbono essere eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, e nel rispetto delle seguenti disposizioni: - controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengono trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci; - controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonche' presso le aziende degli acquirenti; - controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentari effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari. I controlli devono essere regolari nelle aziende iscritte nel registro ufficiale, di cui all'articolo 6 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536, ed essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o piu' disposizioni del presente decreto.