ARTICOLO 17
  Al  fine  di  verificare  il  rispetto  di  quanto  stabilito dagli
articoli  25  e  32  i  Servizi  fitosanitari  regionali   dispongono
controlli ufficiali.
  Tali    controlli   debbono   essere   eseguiti   a   caso,   senza
discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali
o altre voci, e nel rispetto delle seguenti disposizioni:
  - controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo  in  cui  vengono
trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci;
  -  controlli  saltuari  presso  le  aziende  in cui sono coltivati,
prodotti,  immagazzinati  o  posti  in  vendita  vegetali,   prodotti
vegetali o altre voci, nonche' presso le aziende degli acquirenti;
  - controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentari
effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.
  I  controlli  devono  essere  regolari  nelle  aziende iscritte nel
registro ufficiale, di cui all'articolo 6 del D.L. 30 dicembre  1992,
n.  536,  ed  essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino
supporre l'inosservanza di  una  o  piu'  disposizioni  del  presente
decreto.