ARTICOLO 19
  I  produttori,  i  centri  di  raccolta  collettivi,  i  centri  di
spedizione, gli importatori o altri (in seguito indicate "ditte") che
producono,  commercializzano  o  detengono  i  vegetali,  i  prodotti
vegetali  e  le altre voci di cui all'allegato V, e le sementi di cui
all'allegato IV, parte A, devono essere  iscritti  nei  registri  dei
produttori  ai  sensi dell'articolo 6, punto 1., del D.L. 30 dicembre
1992, n. 536. Sono esonerati dall'iscrizione i  "piccoli  produttori"
di cui all'articolo 6, punto 2., del citato D.L..
  Le  ditte  devono presentare le richieste di iscrizione al Servizio
fitosanitario regionale competente  per  territorio  ove  hanno  sede
legale,  utilizzando  i modelli conformi all'allegato IX del presente
decreto.
  Qualora le ditte posseggano centri aziendali in regioni diverse  da
quella  in  cui  hanno la sede legale, devono presentare richiesta di
iscrizione   presso   ciascun   Servizio   fitosanitario    regionale
competente.
  Il  Servizio  fitosanitario  regionale,  esaminata  la richiesta di
iscrizione e verificato il possesso dei requisiti  nonche'  l'impegno
ad  adempiere  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  21 del presente
decreto,  provvede  all'iscrizione  delle  ditte  nel  registro   dei
produttori,  dandone  comunicazione  agli  interessati utilizzando il
modello conforme all'allegato X.
  Il Servizio fitosanitario regionale non procedera' all'iscrizione o
la sospendera' nei casi in cui non si siano verificate le  condizioni
di cui all'articolo 21.
  I  Servizi  fitosanitari  regionali  sono  tenuti ad inviare i dati
relativi  al  registro   dei   produttori   regionali   al   Servizio
fitosanitario  centrale  per  la  tenuta  del  registro nazionale dei
produttori,  secondo  le  modalita'   che   verranno   stabilite   da
quest'ultimo.