ARTICOLO 19 I produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, gli importatori o altri (in seguito indicate "ditte") che producono, commercializzano o detengono i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, e le sementi di cui all'allegato IV, parte A, devono essere iscritti nei registri dei produttori ai sensi dell'articolo 6, punto 1., del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536. Sono esonerati dall'iscrizione i "piccoli produttori" di cui all'articolo 6, punto 2., del citato D.L.. Le ditte devono presentare le richieste di iscrizione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove hanno sede legale, utilizzando i modelli conformi all'allegato IX del presente decreto. Qualora le ditte posseggano centri aziendali in regioni diverse da quella in cui hanno la sede legale, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente. Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti nonche' l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 21 del presente decreto, provvede all'iscrizione delle ditte nel registro dei produttori, dandone comunicazione agli interessati utilizzando il modello conforme all'allegato X. Il Servizio fitosanitario regionale non procedera' all'iscrizione o la sospendera' nei casi in cui non si siano verificate le condizioni di cui all'articolo 21. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al registro dei produttori regionali al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta del registro nazionale dei produttori, secondo le modalita' che verranno stabilite da quest'ultimo.