ARTICOLO 2 Ai sensi del presente decreto si intendono per: a) vegetali: le piante vive o le parti vive di piante, comprese le sementi. Le parti vive di piante comprendono: - i frutti, in senso botanico, ad eccezione di quelli conservati mediante surgelamento; - le verdure, ad eccezione di quelle conservate mediante surgelamento; - i tuberi, i bulbi ed i rizomi; - i fiori recisi; - i rami con foglie, gli alberi tagliati con foglie; - le colture di tessuti vegetali. Per sementi si intendono i semi in senso botanico, ad eccezione di quelli non destinati alla semina; b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purche' non si tratti di vegetali; c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione; d) vegetali destinati alla piantagione: - vegetali gia' piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione; - vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito; e) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali che appartengono al regno animale o vegetale o si presentano sotto forma di virus o micoplasmi e altri agenti patogeni; f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni previste dal presente decreto sono state rispettate; g) zona protetta: una zona della Comunita', - nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, ne' siano insediati uno o piu' organismi nocivi menzionati nel presente decreto e insediati in una o piu' parti della Comunita' o - nella quale esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico ne' siano insediati nella Comunita'; h) constatazione o misura ufficiale: constazione effettuata o provvedimento adottato dagli agenti dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali o, sotto la loro responsabilita', da altre persone all'uopo ufficialmente incaricate; i) centro aziendale: unita' produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono mantenuti i registri ed i documenti di cui all'articolo 21; l) Paesi membri: Paesi membri della Comunita' economica europea, ad eccezione delle isole Canarie, Ceuta e Melilla; m) Paesi terzi: Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea.