ARTICOLO 2
  Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a)  vegetali:  le  piante vive o le parti vive di piante, comprese le
sementi.
  Le parti vive di piante comprendono:
  - i frutti, in senso botanico, ad eccezione  di  quelli  conservati
mediante surgelamento;
  -   le   verdure,   ad  eccezione  di  quelle  conservate  mediante
surgelamento;
  - i tuberi, i bulbi ed i rizomi;
  - i fiori recisi;
  - i rami con foglie, gli alberi tagliati con foglie;
  - le colture di tessuti vegetali.
  Per sementi si intendono i semi in senso botanico, ad eccezione  di
quelli non destinati alla semina;
b)  prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati
o che hanno subito un trattamento semplice, purche' non si tratti  di
vegetali;
c)  piantagione:  qualsiasi  operazione  per  la  messa  a  dimora di
vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la
moltiplicazione;
d) vegetali destinati alla piantagione:
  - vegetali gia' piantati e  destinati  a  rimanere  piantati  o  ad
essere ripiantati dopo la loro introduzione;
  -  vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione,
ma destinati ad essere piantati in seguito;
e) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o  dei  prodotti  vegetali
che  appartengono  al  regno animale o vegetale o si presentano sotto
forma di virus o micoplasmi e altri agenti patogeni;
f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare che
le disposizioni previste dal presente decreto sono state rispettate;
g) zona protetta: una zona della Comunita',
  -  nella  quale,   nonostante   condizioni   favorevoli   al   loro
insediamento, non abbiano carattere endemico, ne' siano insediati uno
o  piu'  organismi nocivi menzionati nel presente decreto e insediati
in una o piu' parti della Comunita' o
  -  nella  quale  esista  il  pericolo  di  insediamenti  di  taluni
organismi  nocivi  a  motivo  di condizioni ecologiche favorevoli per
quanto riguarda colture particolari, nonostante  che  tali  organismi
non abbiano carattere endemico ne' siano insediati nella Comunita';
h)   constatazione  o  misura  ufficiale:  constazione  effettuata  o
provvedimento adottato dagli agenti  dei  servizi  ufficiali  per  la
protezione  dei  vegetali  o, sotto la loro responsabilita', da altre
persone all'uopo ufficialmente incaricate;
i)  centro  aziendale:   unita'   produttiva   autonoma   stabilmente
costituita  presso  la quale sono mantenuti i registri ed i documenti
di cui all'articolo 21;
l) Paesi membri: Paesi membri della Comunita' economica  europea,  ad
eccezione delle isole Canarie, Ceuta e Melilla;
m)  Paesi  terzi:  Paesi  non  appartenenti  alla Comunita' economica
europea.