ARTICOLO 21
  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 7 del D.L. 536 del 30
dicembre 1992, le ditte sono vincolate ai seguenti obblighi:
a) tenere presso il Centro  aziendale  una  planimetria  generale  di
scala  adeguata  per l'identificazione degli appezzamenti o magazzini
ove sono presenti i vegetali di cui all'articolo 19, comma 1.  Per  i
singoli   appezzamenti   o  magazzini  si  dovra'  avere  una  pianta
aggiornata nella quale siano  identificabili  i  vegetali  coltivati,
prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati;
b) tenere presso il centro aziendale un registro, di cui all'articolo
7, lettera d) del D.L. 30 dicembre 1992 n. 536, conforme all'allegato
XI,  relativo  alla  registrazione  degli estremi dei passaporti e al
movimento dei vegetali;
c) designare il titolare o  altra  persona  tecnicamente  esperta  in
materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti
alla   produzione,   per   mantenere   i  contatti  con  il  Servizio
fitosanitario competente per territorio;
d) eseguire i controlli visivi  nel  periodo  vegetativo,  secondo  i
tempi  e  i  modi  eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario
regionale;
e) collaborare in altri modi con il Servizio fitosanitario regionale.
  Il Servizio  fitosanitario  regionale  al  momento  dell'iscrizione
delle  ditte  nel  registro  dei produttori, fatte salve le normative
vigenti, puo' stabilire altri obblighi di ordine generale al fine  di
facilitare    la    valutazione    della   situazione   fitosanitaria
nell'azienda.