ARTICOLO 21 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del D.L. 536 del 30 dicembre 1992, le ditte sono vincolate ai seguenti obblighi: a) tenere presso il Centro aziendale una planimetria generale di scala adeguata per l'identificazione degli appezzamenti o magazzini ove sono presenti i vegetali di cui all'articolo 19, comma 1. Per i singoli appezzamenti o magazzini si dovra' avere una pianta aggiornata nella quale siano identificabili i vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati; b) tenere presso il centro aziendale un registro, di cui all'articolo 7, lettera d) del D.L. 30 dicembre 1992 n. 536, conforme all'allegato XI, relativo alla registrazione degli estremi dei passaporti e al movimento dei vegetali; c) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio; d) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale; e) collaborare in altri modi con il Servizio fitosanitario regionale. Il Servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione delle ditte nel registro dei produttori, fatte salve le normative vigenti, puo' stabilire altri obblighi di ordine generale al fine di facilitare la valutazione della situazione fitosanitaria nell'azienda.