ARTICOLO 22
  Dopo  la  registrazione,  le  ditte possono essere assoggettate, su
indicazione  dei  Servizi  fitosanitari  regionali   competenti,   ad
obblighi  finalizzati  alla  valutazione  o  al  miglioramento  della
situazione   fitosanitaria   dell'azienda   e    alla    salvaguardia
dell'identita'  del materiale, fino a quando non sia stato apposto il
passaporto delle piante su detto materiale.
  Questi  obblighi  specifici  possono  comportare   vari   tipi   di
interventi: esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione,
trattamento,  marcatura  (etichettatura)  o  distruzione  e qualsiasi
altra misura specificamente  richiesta  ai  sensi  dell'allegato  IV,
parte A, sez. II, o dell'allegato IV, parte B.