ARTICOLO 24
  I  Servizi  fitosanitari regionali, qualora accertino che non siano
piu' soddisfatti gli obblighi di  cui  agli  articoli  21  e  22  del
presente  decreto e all'articolo 7 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536,
adotteranno, nei confronti  delle  ditte  inadempienti,  le  sanzioni
previste  dall'articolo  9 del citato D.L. e se del caso le misure di
cui all'articolo 16, dandone comunicazione al Servizio  fitosanitario
centrale.