ARTICOLO 24 I Servizi fitosanitari regionali, qualora accertino che non siano piu' soddisfatti gli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del presente decreto e all'articolo 7 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536, adotteranno, nei confronti delle ditte inadempienti, le sanzioni previste dall'articolo 9 del citato D.L. e se del caso le misure di cui all'articolo 16, dandone comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.