ARTICOLO 25 I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 6, punto 2., del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536, non possono circolare se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano non e' apposto un passaporto delle piante.