ARTICOLO 25
  I   vegetali,   prodotti   vegetali   e   le  altre  voci  elencati
nell'allegato V, parte A, sezione I,  anche  se  originari  di  Paesi
terzi,  ad  eccezione  di  quelli  prodotti ai sensi dell'articolo 6,
punto 2., del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536, non possono circolare se
su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano non
e' apposto un passaporto delle piante.