ARTICOLO 26
  Le  ditte,  iscritte  nel  registro  dei  produttori, che intendono
utilizzare il passaporto delle  piante,  devono  richiedere  apposita
autorizzazione,  valida  un  anno  solare,  al Servizio fitosanitario
regionale competente per  territorio,  mediante  il  modello  di  cui
all'allegato XII del presente decreto.
  Qualora  le  ditte  posseggano  centri aziendali in regioni diverse
dalla regione in cui hanno  la  sede  legale,  devono  presentare  la
richiesta  di  autorizzazione  all'uso  del  passaporto  delle piante
presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente.