ARTICOLO 27
  Il  passaporto  delle  piante,  distinto  nei  tipi  A,  B  e C, e'
costituito da un'etichetta  ufficiale  realizzata  in  materiale  non
deteriorabile  e  conforme  ai  modelli  di cui all'allegato XIII del
presente decreto, ed e' stampato e  conservato  a  cura  delle  ditte
utilizzatrici, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari regionali.