ARTICOLO 3
  Salvo espressa disposizione contraria, il presente decreto riguarda
il   legname   soltanto   se  esso  ha  conservato,  completamente  o
parzialmente, la superficie rotonda naturale, con o senza  corteccia,
oppure  se  si  presenta  sotto forma di piccole placche, particelle,
segatura, avanzi e cascami di legno.
  Fatte salve le disposizioni relative all'allegato V il  legname,  a
prescindere  dal  fatto  che  soddisfi o meno le condizioni di cui al
primo comma del presente articolo, e' compreso anche quando serve per
la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale di
imballaggio effettivamente utilizzato nel  trasporto  di  oggetti  di
qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.