ARTICOLO 30
  Un passaporto delle piante puo', successivamente alla sua emissione
ed  in qualsiasi parte del territorio italiano, essere sostituito con
un altro conformemente alle disposizioni seguenti:
  - la sostituzione di  un  passaporto  delle  piante  puo'  avvenire
soltanto  in caso o di ripartizione delle forniture o di combinazione
di varie  forniture  o  delle  loro  parti  o  di  cambiamento  della
situazione  fitosanitaria  delle  forniture,  fatti salvi i requisiti
particolari di cui all'allegato IV;
  - la sostituzione puo' aver luogo  soltanto  su  richiesta  di  una
ditta  iscritta nel registro ufficiale di cui all'allegato 6 del D.L.
30 dicembre 1992, n. 536;
  - l'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di sostituzione
deve essere rilasciata dal Servizo fitosanitario regionale competente
per territorio nel quale e' situato il centro aziendale  richiedente,
soltanto  se  si possono dare garanzie circa l'identita' del prodotto
interessato  e  l'assenza  di  rischi  di  contaminazione  dovuti   a
organismi  nocivi  di  cui agli allegati I e II, successivamente alla
spedizione da parte del produttore.