ARTICOLO 30 Un passaporto delle piante puo', successivamente alla sua emissione ed in qualsiasi parte del territorio italiano, essere sostituito con un altro conformemente alle disposizioni seguenti: - la sostituzione di un passaporto delle piante puo' avvenire soltanto in caso o di ripartizione delle forniture o di combinazione di varie forniture o delle loro parti o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV; - la sostituzione puo' aver luogo soltanto su richiesta di una ditta iscritta nel registro ufficiale di cui all'allegato 6 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536; - l'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di sostituzione deve essere rilasciata dal Servizo fitosanitario regionale competente per territorio nel quale e' situato il centro aziendale richiedente, soltanto se si possono dare garanzie circa l'identita' del prodotto interessato e l'assenza di rischi di contaminazione dovuti a organismi nocivi di cui agli allegati I e II, successivamente alla spedizione da parte del produttore.