ARTICOLO 32
  I   vegetali,   prodotti   vegetali   e   le  altre  voci  elencate
nell'allegato V, parte A, sezione II, anche  se  originari  di  Paesi
terzi,  possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che
li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui  veicoli  che
li  trasportano e' apposto un passaporto delle piante valido per tali
zone.