ARTICOLO 33 L'autorizzazione di cui all'articolo 13 dovra' specificare la validita' per eventuali zone protette che riguardano i prodotti controllati. Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte A, siano destinati a zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta affinche' l'ispezione fitosanitaria per l'importazione verifichi l'idoneita' di tali vegetali all'introduzione nelle relative zone protette. Tale idoneita' deve essere specificamente riportata sul certificato fitosanitario per l'importazione e per l'interno.