ARTICOLO 33
  L'autorizzazione  di  cui  all'articolo  13  dovra'  specificare la
validita' per eventuali  zone  protette  che  riguardano  i  prodotti
controllati.
  Qualora  i  vegetali,  i  prodotti vegetali e le altre voci, di cui
all'allegato  V,  parte  A,  siano   destinati   a   zone   protette,
l'importatore  deve  fare  specifica  richiesta affinche' l'ispezione
fitosanitaria  per  l'importazione  verifichi  l'idoneita'  di   tali
vegetali   all'introduzione   nelle   relative  zone  protette.  Tale
idoneita'  deve  essere  specificamente  riportata  sul   certificato
fitosanitario per l'importazione e per l'interno.