ARTICOLO 34
  I  controlli  fitosanitari  previsti  dal  presente decreto debbono
essere effettuati da ispettori fitosanitari operanti presso i Servizi
fitosanitari regionali regolarmente iscritti nell'apposito  registro,
come  previsto  dal par. 2 dell'articolo 5 del D.L. 30 dicembre 1992,
n. 536.
  Gli ispettori fitosanitari debbono  essere  provvisti  di  apposito
documento  di  riconoscimento  comprovante l'appartenenza al Servizio
fitosanitario  nazionale  e  l'iscrizione  al  registro  di  cui   al
precedente comma.
  In  fase di prima applicazione del presente decreto potranno essere
iscritti nell'apposito registro i  pubblici  dipendenti  in  possesso
della  tessera  di  Delegato  speciale  per  le malattie delle piante
rilasciata dal Ministero dell'Agricoltura e delle  Foreste,  in  base
alla legge 18 giugno 1931, n. 987.