ARTICOLO 35
  Gli  ispettori  fitosanitari  hanno  accesso  ai  luoghi  in  cui i
vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci  oggetto  del  presente
decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di
commercializzazione.  Essi  sono  autorizzati  ad effettuare tutte le
indagini  necessarie  per  i  controlli  suddetti,  compresi   quelli
concernenti  i  registri  ed i passaporti delle piante. Essi hanno le
facolta' previste dagli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n.
987, come previsto dal  paragrafo  3  dell'articolo  5  del  D.L.  30
dicembre 1992, n. 536.