ARTICOLO 36
  I  vegetali,  i  prodotti  vegetali  o  le  altre  voci  ed  i loro
imballaggi e, se necessario, anche i mezzi che li hanno  trasportati,
indicati  nell'allegato  V,  parte B, per poter essere introdotti nel
territorio della Repubblica  italiana  debbono  essere  ufficialmente
ispezionati,  totalmente  o  su  campione rappresentativo, al fine di
accertare:
-  che  non  siano   contaminati   da   organismi   nocivi   elencati
nell'allegato I, parte A;
-   che   i   vegetali,  prodotti  vegetali  o  altre  voci  elencati
nell'allegato II, parte A,  non  siano  contaminati  dagli  organismi
nocivi che li riguardano elencati in quella parte dell'allegato;
-   che   i   vegetali,  prodotti  vegetali  o  altre  voci  elencate
nell'allegato IV, parte A, sezione I,  siano  conformi  ai  requisiti
particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.