ARTICOLO 36 I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci ed i loro imballaggi e, se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, indicati nell'allegato V, parte B, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere ufficialmente ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, al fine di accertare: - che non siano contaminati da organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A; - che i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano elencati in quella parte dell'allegato; - che i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencate nell'allegato IV, parte A, sezione I, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.