ARTICOLO 37
  I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'articolo
precedente   per   poter   essere  introdotti  nel  territorio  della
Repubblica  italiana  debbono  altresi'  essere  accompagnati  da  un
certificato  fitosanitario  di  esportazione  emesso  dal  competente
Servizio ufficiale per  la  protezione  delle  piante  del  Paese  di
origine.