ARTICOLO 39
  Qualora  i  vegetali,  i  prodotti vegetali e le altre voci, di cui
all'allegato V, parte B, siano stati  introdotti  successivamente  in
piu'  Paesi  terzi  e se in tali occasioni sono stati rilasciati piu'
certificati fitosanitari, i prodotti in questione  per  poter  essere
introdotti  nel  territorio  della Repubblica italiana debbono essere
accompagnati,  oltre  che  dai  certificati   fitosanitari   previsti
dell'articolo precedente, dai seguenti documenti:
a)  ultimo  certificato  fitosanitario  di  esportazione  o sua copia
conforme autenticata;
b) certificati fitosanitari di  riesportazione  anteriori  all'ultimo
certificato di riesportazione o loro copie conformi autenticate.