ARTICOLO 40 Per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci compresi nell'allegato IV, parte A, per i quali si richiedono particolari requisiti che possono essere soddisfatti in luoghi diversi da quelli di origine il certificato fitosanitario previsto dall'articolo 39 puo' essere emesso dall'autorita' competente del Paese in cui tali requisiti vengono soddisfatti, in particolare cio' si applica nel caso del legname se fra i requisiti particolari previsti dall'allegato IV, parte A, e' sufficiente che sia eliminata la corteccia.