ARTICOLO 41
  I  certificati  fitosanitari  rilasciati  dai  Servizi fitosanitari
competenti  dei  Paesi  terzi  debbono  essere  conformi  ai  modelli
riprodotti  negli  allegati  della  Convenzione Internazionale per la
Protezione delle Piante (IPPC)  del  6  dicembre  1951  e  successive
modifiche,  redatti  almeno  in  una  delle  lingue  ufficiali  della
Comunita'.
  Detti certificati devono essere emessi dalle Autorita' riconosciute
a questo scopo dalla Convenzione o, in caso di Paesi  non  firmatari,
sulla  base  delle  leggi  o  dei  regolamenti  di detti Paesi. Detti
certificati non debbono essere stati  compilati  piu'  di  14  giorni
prima  della  data  in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre
voci a cui si riferiscono  hanno  lasciato  il  Paese  esportatore  o
riesportatore.
  Detti   certificati   devono   essere   redatti  a  macchina  o  in
stampatello, tranne per quanto riguarda il timbro e la  firma,  senza
contenere  correzioni,  aggiunte  o  cancellature che non siano state
vidimate dall'autorita' che  li  ha  rilasciati,  pena  l'invalidita'
degli  stessi.  Per  quanto  attiene  alla denominazione botanica dei
vegetali e prodotti vegetali  essa  e'  obbligatoria  e  deve  essere
indicata in caratteri latini. I certificati devono essere prodotti in
originale,  con le eccezioni espressamente indicate negli articoli 38
e 39.