ARTICOLO 44 Se, a seguito delle ispezioni sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, e nell'allegato VII risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario ne autorizza l'importazione, rilasciando apposito certificato fitosanitario per l'importazione da presentare all'autorita' doganale. Per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati anche nell'allegato V, parte A, l'importatore deve comunicare al Servizio fitosanitario regionale gli estremi dell'iscrizione al registro ufficiale di cui all'articolo 18; in tal caso e qualora ne ricorrano le condizioni, viene rilasciata copia del certificato fitosanitario di importazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante.