ARTICOLO 44
  Se,  a  seguito  delle ispezioni sui vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci elencati nell'allegato V, parte  B,  e  nell'allegato  VII
risulta  che  le  condizioni  stabilite  dal  presente  decreto  sono
soddisfatte, il Servizio fitosanitario ne  autorizza  l'importazione,
rilasciando  apposito certificato fitosanitario per l'importazione da
presentare all'autorita' doganale.
  Per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati  anche
nell'allegato  V,  parte A, l'importatore deve comunicare al Servizio
fitosanitario  regionale  gli  estremi  dell'iscrizione  al  registro
ufficiale  di cui all'articolo 18; in tal caso e qualora ne ricorrano
le condizioni, viene rilasciata copia del  certificato  fitosanitario
di importazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante.