ARTICOLO 45
  Qualora si ritenga, in esito alle ispezioni previste dagli articoli
36  e  43, che le condizioni stabilite dal presente decreto non siano
soddisfatte,  non  si  rilascia  il  certificato  fitosanitario   per
l'importazione.
  Nei  casi  in cui una parte della partita, a seguito dell'ispezione
non presenti alcun rischio di  diffusione  di  organismi  nocivi,  il
comma precedente non si applica alla parte in questione.