ARTICOLO 46 Per i casi in cui si applica l'articolo 45, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui trattasi formano oggetto di una o piu' delle seguenti misure ufficiali: - trattamento adeguato, seguito dal rilascio del certificato fitosanitario di importazione se si ritiene che, come conseguenze del trattamento, siano state soddisfatte le condizioni prescritte; - separazione dei prodotti infetti e/o infestati dal resto della partita; - imposizione di un periodo di quarantena, finche' non siano disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali; - rifiuto o autorizzazione di spedizione verso una destinazione all'esterno della Comunita'; - distruzione.