ARTICOLO 46
  Per  i casi in cui si applica l'articolo 45, i vegetali, i prodotti
vegetali o le altre voci di cui trattasi formano  oggetto  di  una  o
piu' delle seguenti misure ufficiali:
-   trattamento   adeguato,  seguito  dal  rilascio  del  certificato
fitosanitario di importazione se si ritiene che, come conseguenze del
trattamento, siano state soddisfatte le condizioni prescritte;
- separazione dei prodotti infetti  e/o  infestati  dal  resto  della
partita;
-  imposizione  di  un  periodo  di  quarantena,  finche'  non  siano
disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali;
- rifiuto o  autorizzazione  di  spedizione  verso  una  destinazione
all'esterno della Comunita';
- distruzione.